DL 78 del 2015 conv. in LEGGE commentato da CSA
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 19 GIUGNO 2015 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
Commento del CSA
Il Senato della Repubblica, nella seduta di martedì 28 luglio , ha approvato, con voto di fiducia, ilmaxiemendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1977 , di conversione del decreto-legge n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
La Camera dei Deputati, nella seduta di martedì 4 agosto, ha quindi approvato in via definitiva, con voto di fiducia, senza apportare ulteriori modifiche al testo trasmesso dal Senato, il provvedimento AC n. 3262.
La legge di conversione 125/2015 è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 188 del 14 agosto 2015.
Di seguito, presentiamo una rassegna dei più importanti provvedimenti contenuti nella legge e che, a parere di questa O.S., possono incidere sulle risorse economiche, la gestione del personale e la tenuta e tutela dei servizi locali, anche in funzione delle recenti sentenze della Corte costituzionale in merito al taglio delle pensioni (sentenza n. 70/2015) e al blocco dei contratti nel pubblico impiego (sentenza n. 178/2015).
Particolare attenzione va posta sulle norme di natura economica, per i riverberi e possibili ricadute che potrebbero avere sui contratti decentrati.
LEGGE 6 agosto 2015, n. 125. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
Art. 1 – Norme relative al patto di stabilità dei Comuni Province e Città metropolitane
Il comma 7 prevede che la sanzione per violazione del Patto 2014 è ridotta al 20% dello sforamento registrato per i Comuni. Per quanto riguarda Città metropolitane e Province in alternativa la sanzione è pari al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile. Viene prevista la possibilità per Province e Città metropolitane, anche se non in regola con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, di prorogare a tutto il 2015 i contratti a tempo determinato connessi a funzioni e servizi essenziali.
Il comma 10 recepisce la differenziazione del taglio per città metropolitane rispetto alle province sulla base dell’intesa del 7 maggio 2015.
Art. 1 ter – Bilancio di previsione annuale 2015 per Province e Città metropolitane
Il comma 1 dispone che, per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongano il bilancio per la sola annualità 2015. Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 2, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, consente, per il solo esercizio 2015, alle Province e alle Città metropolitane di applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo destinato.
Il comma 3 dispone che le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (in corso di proroga al 30 settembre 2015 attraverso un provvedimento del Ministro dell’Interno). Inoltre, nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l’anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le relative disposizioni di cui all’articolo 163 all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno 2015.
Art. 2 – Norme relative al nuovo sistema di contabilità
Il comma 1 dispone in materia di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilendo che gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il predetto riaccertamento straordinario dei residui, entro il 15 giugno 2015.Lo sdoppiamento del termine, inizialmente concomitante con l’adozione del Rendiconto 2014 (30 aprile) permette a tutti i Comuni di procedere senza il rischio che l’eventuale diffida per il mancato rispetto del termine del 30 aprile produca effetti diretti anche per il solo ritardo del riaccertamento.
Il riaccertamento dei residui è possibile anche per gli enti già sperimentatori, alle condizioni più favorevoli previste per la generalità degli enti.
Gli enti già sperimentatori possono inoltre utilizzare i proventi da alienazioni patrimoniali per la copertura del FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) nella misura pari alla differenza tra il 55% (accantonamento minimo degli sperimentatori) e il 36% accantonamento minimo per la generalità degli enti (comma 3).
Al comma 4 viene modificato l’art. 2000 (Gli investimenti) del TUEL per armonizzare con i nuovi principi contabili l’indicazione dei mezzi di copertura delle spese capitali pluriennali.
Il comma 5 attribuisce agli enti sperimentatori ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) del decreto legislativo 28 settembre 2000, n. 267 la possibilità di ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai sensi di tale ultima disposizione l’ente può ripianare la predetta quota di disavanzo fino all’esercizio 2042 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 se è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. A tal fine, i predetti enti hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell’ articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La modifica inserita con il comma 5 bis è finalizzata a prorogare, per gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del TUEL, entro il 31 dicembre 2014, il termine di presentazione del piano di riequilibrio di cui all’art. 243 bis del TUEL entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.
Viene infine concessa la possibilità di utilizzo delle imputazioni in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex dl 35 a fini di copertura dell’accantonamento al FCDE a consuntivo. La norma non ha alcun impatto finanziario negativo sulla finanza pubblica, e permette l’utilizzo di attivi “tecnici” che altrimenti non avrebbero alcun effetto (comma 6).
Art. 3 – Norme in materia di fondo di solidarietà comunale
Il comma 1 prevede che, a decorrere dall’anno 2016 il Ministero dell’interno – entro il 31 marzo di ciascun anno – dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, di un importo pari all’8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno alla data del 16 settembre 2014, da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di imposta municipale propria.
La disposizione non assicura ai Comuni un flusso ordinato di liquidità anche nel corso del 2015; problema che potrà essere affrontato con l’emanazione del DPCM di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà.
Art. 4 – Disposizioni in materia di personale
Il comma 1 è applicabile a tutti i Comuni: in caso di mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l’invio della relativa certificazione, non si applicano le relative sanzioni (ordinariamente consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo) al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province, in attuazione dei processi di riordino disciplinati legge n. 56/2014 e delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge n. 190/2014.
Il comma 2 consente, previo consenso dell’interessato, il trasferimento definitivo presso l’amministrazione utilizzatrice del personale delle Città metropolitane e delle Province che alla data di entrata in vigore del decreto legge si trovi in posizione di comando o distacco o altro istituto comunque denominato. Tale possibilità è ammessa a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia capienza nella dotazione organica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
Il comma 2-bis fa salva la possibilità di indire procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di educatori ed insegnanti per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia gestite direttamente dai Comuni, in caso di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie delle Province, di figure professionali in grado di assolvere a tali funzioni.
Il comma 3 chiarisce espressamente che i risparmi derivanti da cessazioni di personale non sostituito nei tre anni precedenti possono essere destinati a finanziare nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Il comma 4 introduce un correttivo rispetto alle modalità di computo dei tempi medi di pagamento, chiarendo che ai fini del relativo calcolo non devono essere computati i pagamenti effettuati mediante l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall’art. 32, comma 2, nonché dall’art. 1, commi 1 e 10, del decreto-legge n. 35/2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
Il comma 4-bis prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione in forma associata del servizio di segreteria non solo tra comuni, ma anche tra comuni e province e tra province.
Il comma 4-ter prevede la possibilità che le Regioni, definiscano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l’esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite. In tal caso, gli Enti interessati possono definire le modalità di esercizio anche tramite organi comuni.
Art. 5 – Misure in materia di polizia provinciale
La nuova formulazione della norma risolve innanzitutto il blocco delle assunzioni per i vigili stagionali, e definisce un percorso di ricollocazione più razionale e coordinato con il processo di riordino di funzioni. Si prevede innanzitutto che gli enti di area vasta e le Città metropolitane individuino il personale di polizia provinciale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali. Si stabilisce poi che le regioni riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito del riordino di funzioni disciplinato dalla legge Delrio. Solo il personale così non individuato o ricollocato alla data del 31 ottobre 2015 è trasferito ai Comuni, con le modalità che saranno definite dall’emanando decreto sui criteri per la mobilità, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si prevede inoltre la possibilità che gli enti coinvolti sul territorio possano concordare modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.
Art. 6 – Emergenza liquidità per gli enti impegnati in ripristino legalità
Il comma 1 attribuisce un’anticipazione di liquidità a favore degli enti locali che risultino commissariati ovvero il cui periodo di commissariamento risulti scaduto da non più di 18 mesi. La norma si applica agli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell’articolo 143 del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Le anticipazioni sono concesse fino ad un importo massimo di 40 milioni per l’anno 2015. La norma è finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali interessati.
Il comma 2 prevede che l’anticipazione di liquidità è concessa, su istanza dell’ente interessato da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono concesse le anticipazioni stesse. Qualora l’importo complessivo delle somme richieste dagli enti interessati ecceda il limite massimo di 40 milioni posto dal comma 1, il riparto delle anticipazioni sarà effettuato in misura proporzionale alle istanze medesime.
Il comma 3 disciplina le modalità di restituzione dell’anticipazione. La restituzione avviene con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, della durata massima di trenta anni a decorrere dal 2019. La restituzione avviene mediante versamenti su appositi capitoli nello stato di previsione dell’entrata, distinguendo tra la quota capitale e quella interessi. Gli importi relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione. In caso di mancata restituzione nei termini qui previsti le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno.
Il comma 4 autorizza, ai fini della concessione dell’anticipazione, l’utilizzo di 40 milioni per il 2015 a valere sulle somme in conto residui della Sezione relativa agli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, articolo 1, comma 10.
Il comma 5 prevede che la restituzione delle anticipazioni previste dal comma 1 avviene a decorrere dall’anno 2019, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 35 del 2013, il quale stabilisce che, ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. Le disposizioni del presente comma sono dettate “in ragione delle specifiche ed esclusive finalità del presente articolo”.
Il comma 7 prevede che gli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati in conseguenza dello scioglimento degli organi consiliari per infiltrazioni o condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 143 TUEL, ovvero in caso di periodo di commissariamento scaduto da non più di un anno alla stessa data, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, possono assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino ad un massimo di tre unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli artt. 90, 108 e 110 TUEL. Inoltre, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari e per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza del predetto periodo, non si applica la sanzione del blocco delle assunzioni prevista dall’art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 per il mancato rispetto dell’indicatore dei tempi medi di pagamento. Ai relativi oneri gli enti interessati fanno fronte attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Art. 7 – Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali
Il comma 1 attribuisce agli enti locali la possibilità di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all’articolo 1, commi 430 e 537 della legge n. 190 del 2014, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Resta fermo per gli enti locali l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
Il comma 2 prevede che le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, (estese in conversione anche al riacquisto di titoli obbligazionari), possano essere utilizzate senza vincoli di destinazione.
Il nuovo comma 2 bis è volto ad ampliare da tre a quattro anni il periodo nel quale va assicurato il riequilibrio da parte dei Comuni capoluogo di regione, delle Città metropolitane e delle Province, nei casi di dissesto in cui il riequilibrio stesso sia significativamente condizionato dall’esito della riduzione dei costi di servizio, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi o delle partecipate.
Al comma 3 si prevedono i criteri di riparto del taglio operato dal dl 95 sul 2015 che devono essere proporzionali al taglio operato nel 2014 allo stesso titolo. Tale previsione modifica leggermente il riparto del Fondo di solidarietà per il 2015.
Il comma 4 estende i termini gestione controlli Tares in caso di affidamento a soggetti terzi, quali il gestore del servizio rifiuti o il concessionario delle entrate. La norma garantisce anche per l’unico anno di vigenza del regime Tares, di avvalersi degli stessi soggetti cui era stata affidata la sola riscossione ordinaria, per effettuare le attività di accertamento del tributo.
Il comma 5 destina il 10% dei proventi della vendita di immobili degli enti territoriali a riduzione del debito degli stessi enti e non di quello statale. L’estensione agli enti territoriali è recata da una modifica introdotta in conversione.
Il comma 6 prevede una sanatoria dei tempi di ripresentazione del piano pluriennale di riequilibrio (enti in pre-dissesto) a seguito delle variazioni dovute all’acquisizione di liquidità ex dl 35/2013.
Il comma 7, in attesa del riordino del sistema della riscossione locale, previsto dal d. lgs. n. 23 del 2014 (delega fiscale) proroga al 31 dicembre 2015 l’operatività dell’attuale assetto della gestione della riscossione delle entrate locali scaduta il 30 giugno 2015 per effetto di precedenti e ripetute proroghe.
Il comma 8 bis fornisce un’interpretazione del comma 569 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, chiarendo che la disposizione non si applica agli enti che, ai sensi dell’art. 1 commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di un piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E’ inoltre previsto che qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.
Il comma 9 offre la possibilità di contabilizzare le quote inesigibili da prelievo sui rifiuti nel Piano finanziario rifiuti (e quindi nel computo delle tariffe TARI), anche con riferimento ai diversi prelievi succedutisi negli ultimi anni (Tarsu-Tia-Tares-Tari).
Il comma 9-quinqies, relativo agli adempimenti regionali in materia di funzioni delle Province, stabilisce che in caso di mancata adozione delle leggi regionali previste dall’accordo sancito nella Conferenza Unificata dell’11 settembre 2014, la Regione inadempiente è tenuta a versare alle Città metropolitane e alle Province del proprio territorio somme corrispondenti alle spese da ciascuna sostenute per l’esercizio delle funzioni non fondamentali oggetto della regolazione regionale. Le somme in questione sono determinate mediante decreto del Ministro per gli Affari regionali.
I commi 9 septiesdecies e 9 duodevicies, nella prospettiva della revisione della disciplina relativa al rilascio delle concessioni demaniali marittime, prevedono l’esecuzione da parte delle Regioni di una ricognizione delle rispettive fasce costiere, ai fini della formulazione di una proposta di delimitazione delle zone ricadenti nei rispettivi territori da sottoporre al Ministero Infrastrutture e Trasporti, al Ministero Ambiente e all’agenzia del Demanio che attivano i procedimenti di cui agli artt. 32 e 35 del codice della navigazione. Comunque non oltre il 31 dicembre 2016 viene disposta la proroga funzionale delle utilizzazioni delle aree del demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca ed acquacoltura in essere al 31 dicembre 2013.
Art. 7 bis – Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali
L’articolo in commento sostituisce il comma 5 dell’art. 86 del TUEL definendo i parametri più certi circa la possibilità per gli enti locali di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato.
Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel limite massimo dei parametri stabiliti con decreto emanato ogni due anni (da ultimo decreto del 10 marzo 2014, n. 55)dal Ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti tre requisiti:
- assenza di conflitto di interessi con l’Ente amministrato;
- presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- assenza di dolo o colpa grave.
Art. 8 – Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
Viene rinnovato l’intervento relativo all’erogazione di liquidità già attivato con il dl 35del 2013, con riferimento ai debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014.
In particolare, il comma 6 destina 850 milioni di euro per l’erogazione di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi, non necessariamente di parte capitale. I debiti in questione comprendono fatture scadute o documenti equivalenti, nonché debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento al 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti successivamente. Sono inoltre compresi i debiti contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del TUEL (c.d. pre-dissesto).
Possono accedere alle erogazioni gli enti che abbiano erogato pagamenti per almeno il 75% delle anticipazioni di liquidità già ricevute.
Va segnalato che la norma non comprende l’ampliamento degli spazi finanziari ai fini del patto per i pagamenti di debiti pregressi di parte capitale.
Il comma 5, nell’escludere dai vincoli finanziari regionali i trasferimenti in conto residui da erogare agli enti locali “sottoposti a patto di stabilità”, produce un potenziale beneficio in termini di facilitazione delle erogazioni pregresse delle Regioni a favore dei Comuni e delle Province.
Art. 15 – Servizi per l’impiego
L’articolo concerne il funzionamento dei servizi per l’impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.
Con il nuovo comma 6 bis, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi erogati dai centri per l’impiego, si consente alle province e città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 alle medesime finalità e condizioni per l’esercizio dei predetti servizi anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità per il 2014.
Art. 16 – Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Il comma 1 dispone che per l’affidamento dei servizi ausiliari degli “istituti e luoghi della cultura pubblici” (principalmente musei e siti archeologici) le amministrazioni possono avvalersi di Consip SPA.
Il comma 1-quater interviene invece sul tema degli “istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire”, ai sensi della Legge Delrio, prevedendo l’adozione, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Mibac di concerto con il Ministro degli affari regionali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, di un apposito Piano di razionalizzazione. Questo piano può prevedere anche la possibilità di trasferire alcune di queste strutture al Mibac, tramite accordo con gli Enti Territoriali competenti.
Il comma 1-quinquies prevede la possibilità di trasferire allo Stato, insieme alle strutture, il personale (o una parte di esso), ma resta aperto il tema delle risorse per coprire le spese di funzionamento, in quanto tutta l’operazione dovrebbe essere svolta “senza maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Il comma 1-sexies prevede il ritorno della funzione di “tutela dei beni librari” e similari (che in precedenza era stata attribuita alle Regioni) alla competenza statale. In seguito lo Stato potrebbe poi, tramite specifici accordi, conferire questa funzione alle singole Regioni tramite stipula di specifico accordo.
Art. 16 quater – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni
della Regione Calabria
La disposizione estende le deroghe già previste dall’art. 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali e di mancato rispetto per il 2014 del patto di stabilità interno. La spesa del personale resta a carico della Regione Calabria nei limiti della disponibilità di bilancio, indicata in legge regionale, e assicurando la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
N.B.
Gli articoli 9 (Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università) che riprende il principio del c.d. “Patto verticale incentivato”; 9-bis (Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci); 9-quater (Riduzione delle prestazioni inappropriate); 9-quinquies (Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale); 9-sexies (Potenziamento del monitoraggio sull’acquisto di beni e servizi da parte del Servizio sanitario nazionale); 9-septies (Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale); 9-octies (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome); 9-nonies (Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute); 9-decies (Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016); 9-undecies (Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti); 9-duodecies (Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco); 10 (Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e di carta d’identità elettronica); 11 (Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l’accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali); 11-bis (Disposizioni in materia di economia legale); 12 (Zone franche urbane – Emilia); 13 (Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012); 13-bis (Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna); 13-ter (Misure per la città di Venezia); 13-quater (Proroga di termine di cantierabilità); 14 (Clausola di salvaguardia); 16-bis (Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di amministrazione di associazioni e fondazioni con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell’umanità); 16-ter (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) non vengono qui commentati in quanto non determinano effetti diretti sulla contrattazione o interessano la gestione giuridico-economica del personale, pur nella consapevolezza che qualsiasi intervento normativo incide sempre e comunque sui fattori economici ad esso collegati.