Le decisioni della Corte Costituzionale sulla legge elettorale
Lunedì 25 gennaio, la tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale sull’Italicum ha tracciato un nuovo sistema elettorale di «immediata applicazione», a partire dalle correzioni alla legge del 2015.
Il nuovo “Italicum costituzionalizzato” (o “Legalicum“, come è stato ribattezzato dal Movimento 5 Stelle) non prevede più il ballottaggio tra i primi due partiti nel caso in cui nessuno raggiunga il 40% al primo turno. Dunque non si ha più la certezza del premio di maggioranza (55% dei seggi circa), che, però, è stato considerato legittimo: prima della correzione della Consulta, infatti, grazie al ballottaggio, uno dei primi due partiti – indipendentemente dal consenso ottenuto al primo turno – avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta dei deputati.
La Corte Costituzionale ha, inoltre, «accolto la questione relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione», il quale verrà deciso tramite un sorteggio.
Il nuovo sistema elettorale per la Camera può essere, dunque, sintetizzato così:
- l’abolizione delle coalizioni di più liste e/o partiti;
- il premio di maggioranza del 55% circa (340 seggi) alla lista che raggiunga il 40% dei voti;
- soglia di sbarramento al 3%;
- possibilità di esprimere due preferenze “di genere” (un uomo e una donna).
Se, come prevedono gli attuali sondaggi, nessuno sarà in grado di raggiungere la soglia del 40% dei voti, i seggi della Camera dei Deputati verranno redistribuiti tra le forze politiche che abbiano superato lo sbarramento (3% dei voti) in modo totalmente proporzionale.
L’Italicum, lo ricordiamo, regolamenta soltanto le elezioni della Camera dei Deputati.
Il sistema elettorale attualmente in vigore per l’elezione del Senato è il cosiddetto “Consultellum”, ovvero il “Porcellum” (Legge Calderoli del 2005) corretto, sempre dalla Corte Costituzionale, nel 2014. Esso prevede:
- la possibilità per partiti e/o liste di presentarsi in coalizioni;
- nessun premio di maggioranza;
- soglia di sbarramento all’8% per partiti e liste singoli, sbarramento al 20% per le coalizioni e al 3% per partiti e liste facenti parte di coalizioni che abbiano superato la soglia;
- possibilità di esprimere una preferenza.
- Appare immediatamente evidente la disomogeneità del sistema elettorale scaturito dalle due leggi, per la questione coalizioni – previste al Senato ma non alla Camera – e, soprattutto, per la differenza tra le soglie di sbarramento delle due camere e il premio di maggioranza previsto solo alla Camera dei Deputati. Un tale sistema porterebbe alla presenza di alcuni partiti solo alla Camera e, inoltre, nel caso del raggiungimento della soglia del 40% da parte di una forza politica, essa otterrebbe la maggioranza assoluta solo alla Camera ma non al Senato. La composizione delle due camere risulterebbe totalmente disomogenea, favorendo il cosiddetto “ping pong” tra Camera e Senato nell’iter legislativo.
Prima di andare al voto, il Parlamento lavori dovrà rendere omogeneo il sistema elettorale delle due camere.