Nuove regole per visite fiscali e assenze per malattia
Il 13 gennaio scorso è entrato in vigore il 13 gennaio 2018 il Decreto Ministeriale n. 206/2017 “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità”
In sintesi, il contenuto del decreto.
LE FASCE DI REPERIBILITÀ SONO RIMASTE LE STESSE e rimane l’obbligo di reperibilità anche nei giorni lavorativi e festivi:
- dalle ore 09.00 alle ore 13:00
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00
A partire dal 13/01/2018, data di entrata in vigore del citato decreto NON SONO PIÙ ESCLUSI da reperibilità i dipendenti nei confronti dei quali era stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA’
Sono ESCLUSI dall’obbligo di reperibilità i dipendenti la cui assenza sia riconducibile ad una delle seguenti situazioni:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, (lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo) ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto (assegni di superinvalidità)
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Rispetto alle precedenti norme sussiste ora l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità anche per dipendenti in infortunio sul lavoro o con invalidità riconosciuta inferiore al 67%.
RIGUARDO ALLA VISITA FISCALE
- può essere chiesta all’INPS dal datore di lavoro pubblico dal primo giorno di assenza del lavoratore e anche nei giorni successivi con cadenza ripetitiva.
- può essere disposta nei confronti dei lavoratori anche direttamente dall’INPS.
- è sempre richiesta, sin dal primo giorno, quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative
Le PA dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare l’assenteismo.
Il dipendente deve in ogni caso comunicare all’ente di appartenenza la variazione dell’indirizzo di reperibilità.
Se la visita non viene effettuata per assenza del lavoratore all’indirizzo comunicato, l’INPS darà comunicazione immediata al datore di lavoro.
Il medico fiscale rilascerà apposito invito ad effettuare la visita ambulatorialmente, presso i locali dell’ufficio medico legale dell’INPS, per il primo giorno utile.
Il lavoratore può espressamente, sedutastante, non accettare l’esito della visita. Il dissenso è annotato dal medico sul verbale. In tal caso il lavoratore è invitato a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo
RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO
E’ possibile il rientro anticipato dalla malattia, rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato, SOLTANTO mediante la produzione di un certificato medico che attesti la riduzione della prognosi precedentemente fissata, rilasciato dal medico che ha redatto la certificazione di prognosi.
Link Testo del Decreto Ministeriale n. 206/2017