Nota informativa CSA su Deleghe sindacali e scadenza 31/12
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e in attesa della nuova Circolare ARAN relativa alla misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, alla rilevazione delle Deleghe per le ritenute del contributo sindacale e alla richiesta dati al 31 dicembre c.a., si forniscono alcune indicazioni operative sulla base di quanto indicato dal CCNQ 19 novembre 2019 e dalla Circolare ARAN del 2017.
Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, 1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’àmbito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’àmbito considerato.
A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga, tramite delega di cui è titolare il sindacato.
Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore, in quanto la delega diviene effettiva solo a seguito del versamento del relativo contributo.
Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, il dato viene rilevato nella busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega.
Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relative al mese di gennaio si chiuda prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risultino, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuta riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio.
Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni, è finalizzata ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fittizie e cioè di quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva.
L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato Paritetico, previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001.
Si ricorda inoltre che:
- eventuali indicazioni apposte dal dipendente in merito ad un differimento della trattenuta sindacale rispetto alla data in cui la delega viene ricevuta dall’Ufficio non potranno essere prese in considerazione;
- qualora un dipendente, dopo aver presentato disdetta nei termini prescritti, intenda rinnovare l’adesione al sindacato dal quale si era disdettato, deve produrre una nuova iscrizione anche se relativa alla stessa O.S. cui in origine era già iscritto. Ne consegue che tale ulteriore manifestazione di volontà soggiace ai medesimi termini sopra indicati e, ove pervenga dopo il 31 dicembre, non potrà essere considerata utile ai fini del computo del dato associativo. Non saranno, pertanto, conteggiate le deleghe revocate prima di tale data né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dall’1 gennaio 2021 in poi.
- Con riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato operante nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione di cui all’art. 5, comma 1, punto I e II del CCNQ del 13 luglio 2016, sia per il personale del comparto che per quello dirigenziale vanno rilevate solo le deleghe rilasciate dai dipendenti e dirigenti con incarico annuale o, comunque, sino al termine delle lezioni.
- Qualora la delega in favore di un’organizzazione sindacale risulti frazionata, cioè versata in quote, tutte intestate al medesimo sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo è articolato (ad esempio: parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella regionale e parte a quella nazionale), la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una sola volta nell’ambito della stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo medio, il suo valore intero (ovvero la somma di tutti i frazionamenti).
- Poichè, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b, del CCNQ in materia di contributi sindacali sottoscritto l’8 febbraio 1996, “la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio”, è compito delle amministrazioni garantire che nella busta paga di gennaio 2021 vengano effettuate le trattenute relative a tutte le deleghe rilasciate entro la data del 31 dicembre 2020.
Importo del contributo sindacale
Si rammenta nuovamente che la disciplina contenuta nel comma 9 dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che il Comitato Paritetico possa deliberare che “non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell’area”. Ciò rende indispensabile l’acquisizione del dato, ma anche la massima precisione nel calcolo del suo valore.
L’entità del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali.
Ai fini del calcolo del valore medio unitario mensile si intende esclusivamente il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l’intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2021 a valere sul 31 dicembre 2020). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2020.
Pertanto:
- se il contributo sindacale è versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilità;
- se il dipendente ha un rapporto di lavoro part-time, il valore del suo contributo deve essere riportato a orario intero;
- se la retribuzione non sia riferita all’intero mese, esempio l’assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2020 o casi analoghi, il valore del contributo deve essere riportato a valore mensile.