Funzione Pubblica: congedi parentali ad ore e riposi giornalieri
La fruizione dei congedi parentali ad ore è compatibile con la utilizzazione di permessi che non sono disciplinati dal d.lgs. n. 151/2001. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere del Dipartimento della Funzione pubblica del 4 febbraio 2021, n. 7518.
Il parere ha ad oggetto “la possibilità di cumulare nella medesima giornata il congedo parentale ad ore ed i riposi giornalieri spettanti alla lavoratrice madre o al lavoratore padre nel primo anno di vita del bambino, alla luce di quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.
Il quadro legislativo è il seguente:
1) “il comma 1-bis dell’articolo 32 del d.lgs. n. 151/2001 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria demandando alla contrattazione collettiva le modalità per l’applicazione dello stesso”;
2) Sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 80/2015, “In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.. è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo”.
Ed ancora, ci viene detto che “i contratti collettivi nazionali, cui erano peraltro demandate le modalità di applicazione del congedo su base oraria, confermano la possibilità di accesso a tale forma di flessibilità del congedo parentale lasciando invariate le modalità di applicazione, purché conformi a quanto previsto dalle fonti legali”.
Di conseguenza, conclude il parere, si deve “ribadire l’incompatibilità della fruizione del congedo parentale ad ore con la fruizione di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità e paternità, risultando viceversa compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., come nel caso dei permessi ex art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992, quando vengono fruiti in modalità oraria“.