La Cassazione conferma che lo stress rientra tra le malattie professionali
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 31514/22 ha riconosciuto che “La malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 38/00 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, è stato riconosciuto l’indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (Cassazione 5066/18). Ancora, è stato riconosciuto l’indennizzo dell’articolo 13 del Dlgs 38/00 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (Cassazione 8948/20). Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza della prestazione lavorativa. Rientra nel rischio assicurato dall’articolo 1 richiamato poi dall’articolo 3 del Dpr 1124/65, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa».
Pertanto, la copertura INAIL è operativa non solo per le patologie contratte in conseguenza al rapporto di lavoro, ma anche nel caso in cui esse dipendano da modalità organizzative del rapporto di lavoro.